IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  recante  «Misure
urgenti  in  materia  di  contenimento  e   gestione   dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge
n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4; 
  Visto il decreto-legge  25  marzo  2020,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.  35,  recante  «Misure
urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in
particolare gli articoli 1 e 2, comma 1; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2020,  n.  33,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante  «Ulteriori
misure  urgenti  per  fronteggiare  l'emergenza   epidemiologica   da
COVID-19»; 
  Visto il decreto-legge 30  luglio  2020,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure
urgenti connesse con la scadenza  della  dichiarazione  di  emergenza
epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»; 
  Visto il decreto-legge 7 ottobre  2020,  n.  125,  recante  «Misure
urgenti connesse con la proroga della dichiarazione  dello  stato  di
emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la  continuita'  operativa
del sistema di  allerta  COVID-19,  nonche'  per  l'attuazione  della
direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»; 
  Visto il decreto-legge 9 novembre 2020, n. 149, recante  «Ulteriori
misure urgenti  in  materia  di  tutela  della  salute,  sostegno  ai
lavoratori  e  alle  imprese  e  giustizia,  connesse   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 30; 
  Visto il decreto-legge 30 novembre 2020, n. 157, recante «Ulteriori
misure urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»  e,
in particolare, l'art. 24; 
  Visto  il  decreto-legge  2  dicembre   2020,   n.   158,   recante
«Disposizioni urgenti per fronteggiare  i  rischi  sanitari  connessi
alla diffusione del virus COVID-19»; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
novembre  2020,  recante  «Ulteriori   disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica   da   COVID-19»,   e   del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.  275  del  4
novembre 2020; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020,  recante
«Adozione dei criteri relativi alle  attivita'  di  monitoraggio  del
rischio sanitario di cui all'allegato 10 del decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri del  26  aprile  2020»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 2 maggio 2020, n. 112; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 29 maggio  2020  con  il
quale e' stata costituita presso il Ministero della salute la  Cabina
di regia per il monitoraggio  del  livello  di  rischio,  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020; 
  Vista l'ordinanza  del  Ministro  della  salute  4  novembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 5 novembre 2020, n. 276; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  10  novembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  10  novembre  2020,  n.
280; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  13  novembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  14  novembre  2020,  n.
284; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  19  novembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  20  novembre  2020,  n.
289, che ha reiterato le misure di cui alla  richiamata  ordinanza  4
novembre 2020; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  20  novembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  21  novembre  2020,  n.
290; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  24  novembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  24  novembre  2020,  n.
292, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata  ordinanza  10
novembre 2020; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  27  novembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  28  novembre  2020,  n.
296, che ha reiterato le misure di cui alla richiamata  ordinanza  13
novembre; 
  Vista l'ordinanza del  Ministro  della  salute  27  novembre  2020,
recante «Ulteriori  misure  urgenti  in  materia  di  contenimento  e
gestione dell'emergenza epidemiologica da  COVID-19.  Modifica  della
classificazione  del  rischio   epidemiologico»,   pubblicata   nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  28  novembre  2020,  n.
296;  
  Visto il decreto 19 ottobre  2020  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione, recante «Misure per il lavoro agile  nella  pubblica
amministrazione nel periodo emergenziale», pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  268  del  28
ottobre 2020; 
  Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31  gennaio  2020,
del 29 luglio 2020 e del  7  ottobre  2020  con  le  quali  e'  stato
dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale
relativo al rischio sanitario connesso  all'insorgenza  di  patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili; 
  Vista  la  dichiarazione   di   emergenza   di   sanita'   pubblica
internazionale dell'Organizzazione  mondiale  della  sanita'  del  30
gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei  regolamenti
sanitari internazionali  e  della  successiva  dichiarazione  dell'11
marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata valutata come
«pandemia» in considerazione dei livelli di diffusivita'  e  gravita'
raggiunti a livello globale; 
  Considerati  l'evolversi  della   situazione   epidemiologica,   il
carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento  dei
casi sul territorio nazionale; 
  Considerato, inoltre, che le dimensioni sovranazionali del fenomeno
epidemico e l'interessamento di piu' ambiti sul territorio  nazionale
rendono   necessarie   misure   volte   a    garantire    uniformita'
nell'attuazione  dei  programmi  di  profilassi  elaborati  in   sede
internazionale ed europea; 
  Viste le risoluzioni approvate dalla  Camera  dei  deputati  e  dal
Senato della Repubblica in data 2 dicembre 2020; 
  Visto il verbale n. 133  della  seduta  del  3  dicembre  2020  del
Comitato  tecnico-scientifico  di  cui  all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile  3  febbraio  2020,  n.  630,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Tenuto conto delle osservazioni tecniche inviate  dalla  Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome di Trento  e  di  Bolzano  in
data 3 dicembre 2020, con nota prot. n. 9376; 
  Su  proposta  del  Ministro  della  salute,  sentiti   i   Ministri
dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze, nonche'  i
Ministri degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,
dell'istruzione,  della  giustizia,  delle   infrastrutture   e   dei
trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole
alimentari e forestali, dei beni e delle attivita'  culturali  e  del
turismo, del lavoro  e  delle  politiche  sociali,  per  la  pubblica
amministrazione, per le politiche  giovanili  e  lo  sport,  per  gli
affari regionali e le  autonomie,  per  le  pari  opportunita'  e  la
famiglia,  nonche'  sentito  il  Presidente  della  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome; 
 
                               Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
             Misure urgenti di contenimento del contagio 
                  sull'intero territorio nazionale 
 
   1. Ai fini del contenimento della diffusione del  virus  COVID-19,
e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con
se' dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonche' obbligo
di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e
in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei  casi  in  cui,  per  le
caratteristiche dei  luoghi  o  per  le  circostanze  di  fatto,  sia
garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a
persone non conviventi, e comunque  con  salvezza  dei  protocolli  e
delle linee guida anti-contagio previsti per le attivita' economiche,
produttive, amministrative e sociali, nonche' delle linee  guida  per
il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi: 
    a) per i soggetti che stanno svolgendo attivita' sportiva; 
    b) per i bambini di eta' inferiore ai sei anni; 
    c) per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con
l'uso della mascherina, nonche' per coloro che per interagire  con  i
predetti versino nella stessa incompatibilita'. 
  E' fortemente raccomandato  l'uso  dei  dispositivi  di  protezione
delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private  in
presenza di persone non conviventi. 
  2.  E'  fatto  obbligo  di  mantenere  una  distanza  di  sicurezza
interpersonale di almeno un metro,  fatte  salve  le  eccezioni  gia'
previste e validate dal Comitato tecnico-scientifico di cui  all'art.
2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo  del  Dipartimento
della protezione civile. 
  3. Dalle ore 22,00 alle ore 5,00  del  giorno  successivo,  nonche'
dalle ore 22,00 del 31 dicembre 2020 alle ore  7,00  del  1°  gennaio
2021 sono  consentiti  esclusivamente  gli  spostamenti  motivati  da
comprovate esigenze lavorative, da situazioni  di  necessita'  ovvero
per motivi di salute. E' in ogni caso fortemente raccomandato, per la
restante parte  della  giornata,  di  non  spostarsi,  con  mezzi  di
trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze  lavorative,  di
studio, per motivi di salute, per  situazioni  di  necessita'  o  per
svolgere attivita' o usufruire di servizi non sospesi. 
  4. Ai sensi dell'art. 1, comma  2,  del  decreto-legge  2  dicembre
2020, n. 158, dal 21 dicembre 2020 al  6  gennaio  2021  e'  vietato,
nell'ambito del territorio nazionale, ogni spostamento in  entrata  e
in uscita tra i territori di diverse regioni o province  autonome,  e
nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 e'
vietato altresi' ogni spostamento tra comuni, salvi  gli  spostamenti
motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita'
ovvero per motivi di salute. E' comunque consentito il  rientro  alla
propria residenza,  domicilio  o  abitazione,  con  esclusione  degli
spostamenti  verso  le  seconde  case  ubicate  in  altra  regione  o
provincia autonoma e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e  del
1°gennaio 2021, anche ubicate in altro comune, ai quali si  applicano
i predetti divieti. 
  5. Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono  creare
situazioni di  assembramento,  puo'  essere  disposta  per  tutta  la
giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico, fatta
salva la possibilita' di accesso e deflusso agli esercizi commerciali
legittimamente aperti e alle abitazioni private. 
  6. E' fatto obbligo nei  locali  pubblici  e  aperti  al  pubblico,
nonche' in tutti gli esercizi commerciali di esporre all'ingresso del
locale un cartello che riporti il numero massimo di  persone  ammesse
contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei  protocolli  e
delle linee guida vigenti. 
  7. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono  comunque  derogabili
esclusivamente    con    protocolli     validati     dal     Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
  8. Ai fini di cui al  comma  1,  possono  essere  utilizzate  anche
mascherine di  comunita',  ovvero  mascherine  monouso  o  mascherine
lavabili, anche auto-prodotte,  in  materiali  multistrato  idonei  a
fornire una  adeguata  barriera  e,  al  contempo,  che  garantiscano
comfort e respirabilita', forma e aderenza adeguate che permettano di
coprire dal mento al di sopra del naso. 
  9. L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie  respiratorie
si  aggiunge  alle  altre  misure  di  protezione  finalizzate   alla
riduzione del contagio (come  il  distanziamento  fisico  e  l'igiene
costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie. 
  10. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del  virus
COVID-19 sull'intero territorio nazionale si  applicano  le  seguenti
misure: 
    a) i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre
(maggiore di 37,5°) devono  rimanere  presso  il  proprio  domicilio,
contattando il proprio medico curante; 
    b) l'accesso del pubblico ai parchi, alle  ville  e  ai  giardini
pubblici  e'  condizionato  al  rigoroso  rispetto  del  divieto   di
assembramento  di  cui  all'art.  1,  comma  8,  primo  periodo,  del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge  14  luglio  2020,  n.  74,  nonche'  della  distanza  di
sicurezza interpersonale di almeno un metro; e' consentito  l'accesso
dei minori, anche assieme ai familiari o altre  persone  abitualmente
conviventi o deputate alla loro cura, ad aree  gioco  all'interno  di
parchi, ville e giardini pubblici, per svolgere  attivita'  ludica  o
ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento
per le politiche della famiglia di cui all'allegato 8; 
    c)  sono  sospese  le  attivita'  dei  parchi   tematici   e   di
divertimento; e' consentito l'accesso di bambini e ragazzi  a  luoghi
destinati  allo  svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed
educative, anche non  formali,  al  chiuso  o  all'aria  aperta,  con
l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia  e  con  obbligo  di
adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in  conformita'
alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia  di
cui all'allegato 8; 
    d) e' consentito svolgere attivita' sportiva o attivita'  motoria
all'aperto, anche presso  aree  attrezzate  e  parchi  pubblici,  ove
accessibili,  purche'  comunque  nel  rispetto  della   distanza   di
sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attivita' sportiva
e di almeno un metro per ogni  altra  attivita'  salvo  che  non  sia
necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone
non completamente autosufficienti; 
    e) sono consentiti soltanto gli eventi e  le  competizioni  -  di
livello agonistico e riconosciuti di preminente  interesse  nazionale
con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e
del Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  -  riguardanti  gli  sport
individuali e di squadra  organizzati  dalle  rispettive  federazioni
sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione
sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno  di
impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero  all'aperto  senza
la presenza di pubblico. Le sessioni  di  allenamento  degli  atleti,
professionisti e non professionisti, degli  sport  individuali  e  di
squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente  lettera
e muniti di tessera agonistica, sono consentite a porte  chiuse,  nel
rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive
nazionali,  discipline  sportive  associate  e  enti  di   promozione
sportiva.  Il  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI)  e  il
Comitato italiano  paralimpico  (CIP)  vigilano  sul  rispetto  delle
disposizioni di cui alla presente lettera; 
    f)  sono  sospese  le  attivita'  di  palestre,  piscine,  centri
natatori, centri  benessere,  centri  termali,  fatta  eccezione  per
l'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli  essenziali  di
assistenza e per le attivita' riabilitative o  terapeutiche,  nonche'
centri culturali, centri sociali e centri ricreativi; ferma  restando
la sospensione delle attivita' di  piscine  e  palestre,  l'attivita'
sportiva di base e l'attivita' motoria in  genere  svolte  all'aperto
presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite
nel rispetto delle norme di  distanziamento  sociale  e  senza  alcun
assembramento, in conformita' con le linee guida emanate dall'Ufficio
per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),
con la prescrizione che e' interdetto l'uso di spogliatoi  interni  a
detti  circoli;  sono  consentite  le   attivita'   dei   centri   di
riabilitazione, nonche' quelle dei centri di  addestramento  e  delle
strutture dedicate  esclusivamente  al  mantenimento  dell'efficienza
operativa in uso al Comparto difesa, sicurezza e  soccorso  pubblico,
che si svolgono nel rispetto  dei  protocolli  e  delle  linee  guida
vigenti; 
    g) fatto salvo quanto previsto alla lettera e),  in  ordine  agli
eventi e  alle  competizioni  sportive  di  interesse  nazionale,  lo
svolgimento  degli  sport   di   contatto,   come   individuati   con
provvedimento del Ministro per le politiche giovanili e lo sport,  e'
sospeso; sono altresi' sospese l'attivita'  sportiva  dilettantistica
di base, le scuole e l'attivita'  formativa  di  avviamento  relative
agli sport di contatto nonche' tutte le gare, le  competizioni  e  le
attivita' connesse agli sport di contatto, anche se aventi  carattere
ludico-amatoriale; 
    h)  al  fine  di  consentire  il   regolare   svolgimento   delle
competizioni sportive di  cui  alla  lettera  e),  che  prevedono  la
partecipazione di atleti, tecnici, giudici e commissari  di  gara,  e
accompagnatori provenienti da Paesi per i quali l'ingresso in  Italia
e' vietato o per i quali e' prevista la  quarantena,  questi  ultimi,
prima dell'ingresso  in  Italia,  devono  avere  effettuato  un  test
molecolare o antigenico per verificare lo stato  di  salute,  il  cui
esito deve essere indicato nella dichiarazione  di  cui  all'art.  7,
comma 1, e verificato dal vettore ai sensi dell'art. 9. Tale test non
deve essere antecedente a settantadue ore dall'arrivo in Italia  e  i
soggetti interessati, per essere autorizzati all'ingresso in  Italia,
devono essere in possesso dell'esito che ne certifichi la negativita'
e riporti i dati anagrafici della persona sottoposta al test per  gli
eventuali controlli. In caso di esito negativo del tampone i soggetti
interessati sono  autorizzati  a  prendere  parte  alla  competizione
sportiva internazionale sul territorio italiano, in  conformita'  con
lo specifico protocollo  adottato  dall'ente  sportivo  organizzatore
dell'evento; 
    i) lo svolgimento delle manifestazioni  pubbliche  e'  consentito
soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano
osservate le  distanze  sociali  prescritte  e  le  altre  misure  di
contenimento, nel rispetto delle prescrizioni imposte dal questore ai
sensi dell'art. 18 del testo unico delle leggi di pubblica  sicurezza
di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773; 
    l) sono sospese le attivita' di sale giochi, sale scommesse, sale
bingo e casino', anche se svolte all'interno  di  locali  adibiti  ad
attivita' differente; 
    m) sono  sospesi  gli  spettacoli  aperti  al  pubblico  in  sale
teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e  in  altri  spazi
anche all'aperto; 
    n) restano comunque sospese le attivita'  che  abbiano  luogo  in
sale da ballo e discoteche  e  locali  assimilati,  all'aperto  o  al
chiuso. Sono vietate le feste nei luoghi al chiuso e all'aperto,  ivi
comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili  e  religiose.  Con
riguardo alle abitazioni private, e' fortemente raccomandato  di  non
ricevere persone diverse  dai  conviventi,  salvo  che  per  esigenze
lavorative o situazioni di necessita'  e  urgenza.  Sono  vietate  le
sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi; 
    o) sono sospesi i convegni, i congressi e gli  altri  eventi,  ad
eccezione di quelli che si svolgono con modalita' a  distanza;  tutte
le cerimonie pubbliche si svolgono  nel  rispetto  dei  protocolli  e
linee guida vigenti e  in  assenza  di  pubblico;  nell'ambito  delle
pubbliche amministrazioni le riunioni  si  svolgono  in  modalita'  a
distanza, salvo la sussistenza di  motivate  ragioni;  e'  fortemente
raccomandato svolgere  anche  le  riunioni  private  in  modalita'  a
distanza; 
    p) l'accesso ai luoghi di culto avviene con misure  organizzative
tali  da  evitare  assembramenti  di  persone,  tenendo  conto  delle
dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai
frequentatori la possibilita' di rispettare la distanza tra  loro  di
almeno un metro; 
    q) le funzioni religiose con  la  partecipazione  di  persone  si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni di cui agli allegati da 1,  integrato  con  le
successive indicazioni del Comitato tecnico-scientifico, a 7; 
    r) sono sospesi le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei
musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di  cui  all'art.
101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al  decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad  eccezione  delle  biblioteche
dove i relativi servizi sono offerti su prenotazione e degli archivi,
fermo   restando   il   rispetto   delle   misure   di   contenimento
dell'emergenza epidemica; 
    s)  le  istituzioni  scolastiche  secondarie  di  secondo   grado
adottano   forme   flessibili   nell'organizzazione    dell'attivita'
didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100  per  cento
delle attivita'  siano  svolte  tramite  il  ricorso  alla  didattica
digitale integrata e che, a decorrere dal 7 gennaio 2021, al  75  per
cento della popolazione studentesca delle  predette  istituzioni  sia
garantita l'attivita' didattica in presenza. Resta  sempre  garantita
la  possibilita'  di  svolgere  attivita'  in  presenza  qualora  sia
necessario l'uso di laboratori o in  ragione  di  per  mantenere  una
relazione educativa che realizzi  l'effettiva  inclusione  scolastica
degli alunni  con  disabilita'  e  con  bisogni  educativi  speciali,
secondo quanto previsto dal decreto del Ministro  dell'istruzione  n.
89 del 7 agosto 2020, e dall'ordinanza del  Ministro  dell'istruzione
n. 134 del  9  ottobre  2020,  garantendo  comunque  il  collegamento
on-line con gli alunni della classe che sono  in  didattica  digitale
integrata. L'attivita' didattica ed educativa per i servizi educativi
per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo  ciclo  di
istruzione  continua  a  svolgersi  integralmente  in  presenza.   E'
obbligatorio  l'uso  di   dispositivi   di   protezione   delle   vie
respiratorie salvo che per i bambini di eta' inferiore ai sei anni  e
per i soggetti con patologie o disabilita'  incompatibili  con  l'uso
della mascherina. Presso ciascuna  prefettura  -  UTG  e  nell'ambito
della Conferenza provinciale permanente di cui all'art. 11, comma  3,
del decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300,  e'  istituito  un
tavolo di coordinamento, presieduto dal prefetto, per la  definizione
del piu' idoneo raccordo tra gli orari  di  inizio  e  termine  delle
attivita' didattiche e gli orari dei servizi  di  trasporto  pubblico
locale, urbano ed extraurbano, in funzione  della  disponibilita'  di
mezzi di trasporto a tal fine utilizzabili,  volto  ad  agevolare  la
frequenza scolastica anche in considerazione del carico derivante dal
rientro in classe di tutti gli studenti delle  scuole  secondarie  di
secondo grado. Al predetto tavolo  di  coordinamento  partecipano  il
Presidente della provincia o il sindaco della  citta'  metropolitana,
gli altri sindaci eventualmente interessati, i dirigenti degli ambiti
territoriali del  Ministero  dell'istruzione,  i  rappresentanti  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle Regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano, nonche'  delle  aziende  di
trasporto pubblico  locale.  All'esito  dei  lavori  del  tavolo,  il
prefetto redige un  documento  operativo  sulla  base  del  quale  le
amministrazioni coinvolte nel coordinamento adottano tutte le  misure
di rispettiva competenza. Nel caso  in  cui  tali  misure  non  siano
assunte nel termine indicato nel  suddetto  documento,  il  prefetto,
fermo restando quanto previsto dall'art. 11,  comma  4,  del  decreto
legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ne  da'  comunicazione   al
Presidente della regione, che adotta, ai  sensi  dell'art.  32  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833, una o piu' ordinanze,  con  efficacia
limitata  al  pertinente  ambito  provinciale,  volte   a   garantire
l'applicazione, per i settori della scuola e dei  trasporti  pubblici
locali,   urbani   ed   extraurbani,   delle   misure   organizzative
strettamente necessarie al raggiungimento  degli  obiettivi  e  delle
finalita' di cui alla  presente  lettera.  Le  scuole  secondarie  di
secondo grado modulano il piano di  lavoro  del  personale  ATA,  gli
orari delle attivita' didattiche  per  docenti  e  studenti,  nonche'
degli uffici amministrativi,  sulla  base  delle  disposizioni  della
presente lettera. I corsi di formazione pubblici  e  privati  possono
svolgersi solo con modalita' a distanza. Sono consentiti in  presenza
i corsi di formazione  specifica  in  medicina  generale  nonche'  le
attivita'  didattico-formative  degli  istituti  di  formazione   dei
Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e
della giustizia, nonche' del sistema di informazione per la sicurezza
della Repubblica. I corsi per i medici in formazione specialistica  e
le attivita' dei tirocinanti delle  professioni  sanitarie  e  medica
possono in ogni caso proseguire anche in modalita' non  in  presenza.
Sono parimenti consentiti, anche a distanza e  secondo  le  modalita'
stabilite  con  appositi  provvedimenti   amministrativi,   i   corsi
abilitanti effettuati dagli uffici della motorizzazione civile, dalle
autoscuole e dalle  scuole  nautiche,  i  corsi  per  l'accesso  alla
professione di trasportatore su strada  di  merci  e  viaggiatori,  i
corsi  sul  buon  funzionamento  del  tachigrafo,  i  corsi  per   il
conseguimento  e  per  il  rinnovo  del  certificato  di   formazione
professionale per i  conducenti  di  veicoli  che  trasportano  merci
pericolose svolti dalle autoscuole o da altri enti di  formazione,  i
corsi per il conseguimento dell'abilitazione a pilota di linea ATPL e
della licenza di pilota privato PPL tenuti dalle scuole di volo e  lo
svolgimento dei relativi esami,  i  corsi  abilitanti  del  personale
addetto alla sicurezza nei  settori  Aeroporti  (APT),  Spazio  aereo
(ATM), Economico, amministrativo  legale  (EAL),  Personale  di  volo
(LIC), Medicina aeronautica (MED), Navigabilita' iniziale e  continua
(NAV),  Operazioni  di  volo  (OPV),  Security  (SEC),  i  corsi   di
formazione e le relative prove di esame teoriche e  pratiche  per  il
rilascio e il mantenimento dei titoli autorizzativi allo  svolgimento
delle  attivita'  connesse  con  la  sicurezza   della   circolazione
ferroviaria, nonche' i corsi di formazione e  i  corsi  abilitanti  o
comunque autorizzati o finanziati dal Ministero delle  infrastrutture
e dei trasporti, ivi compresi quelli relativi alla  conduzione  degli
impianti fissi. Sono altresi' consentiti i corsi di formazione per il
conseguimento del brevetto di assistente bagnante e i relativi esami,
i corsi di formazione e di addestramento per il  conseguimento  delle
certificazioni  necessarie  per  l'esercizio  della  professione   di
lavoratore marittimo e i relativi esami, anche a distanza  e  secondo
le  modalita'  stabilite  con  provvedimento   amministrativo.   Sono
altresi' consentiti le prove teoriche  e  pratiche  effettuate  dagli
uffici  della  motorizzazione  civile  e  dalle  autoscuole  per   il
conseguimento  e  la  revisione  delle  patenti   di   guida,   delle
abilitazioni professionali e di ogni ulteriore titolo  richiesto  per
l'esercizio  dell'attivita'  di  trasporto,  le  prove  e  gli  esami
teorico-pratici effettuati dalle Autorita'  marittime,  ivi  compresi
quelli per il conseguimento dei titoli professionali marittimi, delle
patenti nautiche e per la selezione  di  piloti  e  ormeggiatori  dei
porti, nonche' le prove  teoriche  e  pratiche  effettuate  dall'Ente
nazionale dell'aviazione civile e dalle scuole di volo. In  tutte  le
regioni, gli uffici competenti al rilascio  delle  patenti  nautiche,
sulla base delle prenotazioni  ricevute,  ivi  comprese  quelle  gia'
presentate alla data di applicazione del presente decreto, dispongono
un calendario periodico dei candidati  da  sottoporre  ad  esame,  da
tenersi  nei  settantacinque  giorni  successivi  alla   data   della
dichiarazione di disponibilita' all'esame. Sono  altresi'  consentiti
gli esami di qualifica dei percorsi di IeFP, secondo le  disposizioni
emanate dalle singole regioni, i corsi di formazione  da  effettuarsi
in materia di salute e sicurezza, nonche'  l'attivita'  formativa  in
presenza, ove necessaria, nell'ambito di tirocini, stage e  attivita'
di laboratorio, a condizione che siano rispettate le misure di cui al
«Documento tecnico sulla  possibile  rimodulazione  delle  misure  di
contenimento del contagio  da  SARS-CoV-2  nei  luoghi  di  lavoro  e
strategie di prevenzione» pubblicato dall'INAIL. Al fine di mantenere
il distanziamento sociale, e' da escludersi qualsiasi altra forma  di
aggregazione alternativa. Le riunioni degli organi  collegiali  delle
istituzioni  scolastiche  ed  educative  di  ogni  ordine   e   grado
continuano a essere svolte solo con modalita' a distanza. Il  rinnovo
degli organi collegiali delle istituzioni  scolastiche,  qualora  non
completato, avviene secondo modalita' a  distanza  nel  rispetto  dei
principi di segretezza e liberta' nella partecipazione alle elezioni.
Gli enti gestori provvedono ad assicurare la pulizia degli ambienti e
gli adempimenti amministrativi  e  contabili  concernenti  i  servizi
educativi per  l'infanzia.  L'ente  proprietario  dell'immobile  puo'
autorizzare, in  raccordo  con  le  istituzioni  scolastiche,  l'ente
gestore  ad  utilizzarne  gli  spazi  per   l'organizzazione   e   lo
svolgimento  di  attivita'  ludiche,  ricreative  ed  educative,  non
scolastiche ne' formali, senza pregiudizio alcuno  per  le  attivita'
delle istituzioni scolastiche medesime. Le attivita' dovranno  essere
svolte con l'ausilio di personale qualificato, e con obbligo a carico
dei gestori di adottare appositi  protocolli  di  sicurezza  conformi
alle linee guida di cui all'allegato 8 e di procedere alle  attivita'
di pulizia e igienizzazione  necessarie.  Alle  medesime  condizioni,
possono essere utilizzati anche centri sportivi pubblici o privati; 
    t) sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o
gemellaggio, le  visite  guidate  e  le  uscite  didattiche  comunque
denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni  ordine
e grado,  fatte  salve  le  attivita'  inerenti  i  percorsi  per  le
competenze trasversali e per l'orientamento, nonche' le attivita'  di
tirocinio  di  cui   al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della  ricerca  10  settembre  2010,  n.  249,  da
svolgersi nei casi in cui sia possibile garantire il  rispetto  delle
prescrizioni sanitarie e di sicurezza vigenti; 
    u) le universita', sentito il Comitato universitario regionale di
riferimento,  predispongono,  in  base   all'andamento   del   quadro
epidemiologico, piani  di  organizzazione  della  didattica  e  delle
attivita' curriculari che tengono conto delle  esigenze  formative  e
dell'evoluzione   del   quadro   pandemico   territoriale   e   delle
corrispondenti  esigenze  di  sicurezza   sanitaria;   le   attivita'
formative e curricolari si svolgono a distanza; possono svolgersi  in
presenza le sole attivita' formative degli insegnamenti  relativi  al
primo anno dei corsi di studio ovvero rivolte a  classi  con  ridotto
numero di studenti, quelle dei laboratori, nonche' le altre attivita'
curriculari, anche non relative agli  insegnamenti  del  primo  anno,
quali esami, prove e sedute di laurea, nel rispetto delle linee guida
del Ministero dell'universita' e della ricerca, di  cui  all'allegato
18, nonche' sulla  base  del  protocollo  per  la  gestione  di  casi
confermati e  sospetti  di  COVID-19,  di  cui  all'allegato  22;  le
disposizioni di cui alla presente lettera si  applicano,  per  quanto
compatibili, anche alle  Istituzioni  di  alta  formazione  artistica
musicale  e  coreutica,  ferme  restando  le  attivita'  che   devono
necessariamente svolgersi in presenza; 
    v) a beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle
attivita'  didattiche  o  curriculari  delle  universita'   e   delle
istituzioni di alta formazione artistica musicale e  coreutica,  tali
attivita' possono essere  svolte,  ove  possibile,  con  modalita'  a
distanza, individuate dalle medesime universita' e istituzioni, avuto
anche  riguardo  alle  specifiche   esigenze   degli   studenti   con
disabilita'    e    degli    studenti    con    disturbi    specifici
dell'apprendimento;  le  universita'  e  le  istituzioni  assicurano,
laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le relative
modalita', il recupero delle attivita' formative, nonche'  di  quelle
curriculari, ovvero di ogni altra prova o verifica, anche intermedia,
che risultino funzionali al completamento del percorso didattico;  le
assenze maturate dagli studenti di cui alla presente lettera non sono
computate ai fini della eventuale ammissione ad esami finali  nonche'
ai fini delle relative valutazioni; 
    z) e' sospeso lo svolgimento delle prove preselettive  e  scritte
delle procedure concorsuali  pubbliche  e  private  e  di  quelle  di
abilitazione all'esercizio delle professioni, a esclusione  dei  casi
in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente  su
basi  curriculari  ovvero  in  modalita'   telematica,   nonche'   ad
esclusione dei concorsi  per  il  personale  del  servizio  sanitario
nazionale, ivi compresi, ove richiesti,  gli  esami  di  Stato  e  di
abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e  di
quelli per il  personale  della  protezione  civile,  ferma  restando
l'osservanza delle disposizioni di cui alla  direttiva  del  Ministro
per la pubblica amministrazione n. 1 del 25  febbraio  2020  e  degli
ulteriori  aggiornamenti.  Resta  ferma  la   possibilita'   per   le
commissioni di procedere alla  correzione  delle  prove  scritte  con
collegamento da remoto; 
    aa) le  amministrazioni  di  appartenenza  possono,  con  decreto
direttoriale  generale  o  analogo  provvedimento  in  relazione   ai
rispettivi ordinamenti,  rideterminare  le  modalita'  didattiche  ed
organizzative dei  corsi  di  formazione  e  di  quelli  a  carattere
universitario del personale  delle  Forze  di  polizia,  delle  Forze
armate, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
e del Corpo nazionale dei  Vigili  del  fuoco,  prevedendo  anche  il
ricorso ad attivita' didattiche ed esami  a  distanza  e  l'eventuale
soppressione  di  prove  non  ancora  svoltesi,  ferma  restando   la
validita'  delle  prove  di  esame  gia'  sostenute  ai  fini   della
formazione della graduatoria finale del corso. Per  la  durata  dello
stato di  emergenza  epidemiologica,  fino  al  permanere  di  misure
restrittive e/o di contenimento  dello  stesso,  per  lo  svolgimento
delle procedure concorsuali indette o da  indirsi  per  l'accesso  ai
ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze  di  polizia,
del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica  e  del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, al fine di prevenire  possibili
fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19,  si  applica  quanto
previsto dagli articoli 259 e 260 del decreto-legge 19  maggio  2020,
n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.
77; 
    bb) i periodi di assenza dai corsi  di  formazione  di  cui  alla
lettera  aa),  comunque  connessi  al  fenomeno   epidemiologico   da
COVID-19, non concorrono al raggiungimento del limite di  assenze  il
cui  superamento  comporta  il  rinvio,  l'ammissione   al   recupero
dell'anno o la dimissione dai medesimi corsi; 
    cc)  e'  fatto  divieto  agli  accompagnatori  dei  pazienti   di
permanere  nelle  sale  di  attesa  dei  dipartimenti   emergenze   e
accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse
indicazioni del personale sanitario preposto; 
    dd) l'accesso di parenti e visitatori a strutture di  ospitalita'
e  lungo  degenza,  residenze  sanitarie  assistite  (RSA),  hospice,
strutture  riabilitative  e  strutture  residenziali   per   anziani,
autosufficienti e non,  e'  limitata  ai  soli  casi  indicati  dalla
direzione sanitaria della struttura, che e'  tenuta  ad  adottare  le
misure necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione; 
    ee) tenuto conto delle indicazioni fornite  dal  Ministero  della
salute,  d'intesa  con  il  coordinatore  degli  interventi  per   il
superamento dell'emergenza coronavirus, le articolazioni territoriali
del  Servizio  sanitario  nazionale  assicurano  al  Ministero  della
giustizia idoneo supporto per il contenimento  della  diffusione  del
contagio del COVID-19,  anche  mediante  adeguati  presidi  idonei  a
garantire, secondo i protocolli sanitari  elaborati  dalla  Direzione
generale della prevenzione sanitaria del Ministero  della  salute,  i
nuovi ingressi negli istituti penitenziari e  negli  istituti  penali
per minorenni. I casi sintomatici dei nuovi ingressi  sono  posti  in
condizione di isolamento dagli altri detenuti; 
    ff)  le  attivita'  commerciali  al  dettaglio  si   svolgono   a
condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale  di
almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che
venga impedito di sostare  all'interno  dei  locali  piu'  del  tempo
necessario  all'acquisto  dei  beni;  le  suddette  attivita'  devono
svolgersi nel rispetto dei contenuti  di  protocolli  o  linee  guida
idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio  nel  settore  di
riferimento o in ambiti analoghi,  adottati  dalle  regioni  o  dalla
Conferenza delle Regioni e delle province autonome  di  Trento  e  di
Bolzano nel rispetto dei principi contenuti nei  protocolli  o  nelle
linee guida nazionali e comunque in coerenza con  i  criteri  di  cui
all'allegato 10. Si raccomanda altresi' l'applicazione  delle  misure
di cui all'allegato 11; nelle  giornate  festive  e  prefestive  sono
chiusi gli esercizi commerciali presenti all'interno  dei  mercati  e
dei centri commerciali, gallerie commerciali, parchi  commerciali  ed
altre strutture ad essi assimilabili,  a  eccezione  delle  farmacie,
parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di  generi  alimentari,
di prodotti agricoli e florovivaistici, tabacchi ed edicole; fino  al
6 gennaio 2021, l'apertura degli esercizi commerciali al dettaglio e'
consentita fino alle ore 21,00; 
    gg) le attivita' dei servizi di ristorazione (fra cui  bar,  pub,
ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite  dalle  ore  5,00
fino alle ore 18,00; il  consumo  al  tavolo  e'  consentito  per  un
massimo  di  quattro  persone  per  tavolo,  salvo  che  siano  tutti
conviventi; dopo le ore 18,00 e' vietato il consumo di cibi e bevande
nei luoghi pubblici e aperti  al  pubblico;  resta  consentita  senza
limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre  strutture
ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi  alloggiati;
dalle ore 18,00 del 31 dicembre 2020 e fino  alle  ore  7,00  del  1°
gennaio 2021, la ristorazione negli alberghi  e  in  altre  strutture
ricettive e' consentita solo con servizio  in  camera;  resta  sempre
consentita la ristorazione con  consegna  a  domicilio  nel  rispetto
delle norme igienico-sanitarie sia per l'attivita' di confezionamento
che di trasporto, nonche' fino alle ore  22,00  la  ristorazione  con
asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;  le
attivita' di cui al primo periodo restano consentite a condizione che
le Regioni e  le  province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle Province autonome di Trento e  Bolzano  nel  rispetto
dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali e
comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10; continuano
a  essere  consentite  le  attivita'  delle  mense  e  del   catering
continuativo su base contrattuale, che garantiscono  la  distanza  di
sicurezza interpersonale di  almeno  un  metro,  nei  limiti  e  alle
condizioni di cui al periodo precedente; 
    hh) restano comunque aperti gli esercizi di  somministrazione  di
alimenti e  bevande  siti  nelle  aree  di  servizio  e  rifornimento
carburante situate lungo le autostrade, gli itinerari europei  E45  e
E55, negli ospedali e negli aeroporti, nei porti e  negli  interporti
con obbligo di assicurare in ogni caso  il  rispetto  della  distanza
interpersonale di almeno un metro; 
    ii) le attivita' inerenti ai servizi alla persona sono consentite
a  condizione  che  le  regioni  e  le  province   autonome   abbiano
preventivamente accertato la compatibilita' dello  svolgimento  delle
suddette attivita' con l'andamento  della  situazione  epidemiologica
nei propri territori e che individuino i protocolli o le linee  guida
applicabili idonei a prevenire o ridurre il rischio di  contagio  nel
settore di riferimento o in  settori  analoghi;  detti  protocolli  o
linee guida sono adottati dalle  regioni  o  dalla  Conferenza  delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali e comunque  in  coerenza
con i criteri di cui all'allegato 10; 
    ll)    restano    garantiti,    nel    rispetto    delle    norme
igienico-sanitarie,  i  servizi  bancari,  finanziari,   assicurativi
nonche'   l'attivita'   del   settore   agricolo,    zootecnico    di
trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne  forniscono
beni e servizi; 
    mm) a bordo  dei  mezzi  pubblici  del  trasporto  locale  e  del
trasporto  ferroviario  regionale,  con  esclusione   del   trasporto
scolastico dedicato, e' consentito un coefficiente di riempimento non
superiore al 50 per  cento;  detto  coefficiente  sostituisce  quelli
diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti; il  Presidente
della regione dispone la programmazione del  servizio  erogato  dalle
aziende  del  trasporto  pubblico  locale,  anche   non   di   linea,
finalizzata  alla  riduzione  e  alla  soppressione  dei  servizi  in
relazione  agli   interventi   sanitari   necessari   per   contenere
l'emergenza COVID-19 sulla base delle effettive esigenze  e  al  solo
fine di assicurare i servizi minimi  essenziali,  la  cui  erogazione
deve,  comunque,  essere  modulata  in  modo  tale  da   evitare   il
sovraffollamento dei mezzi di  trasporto  nelle  fasce  orarie  della
giornata in cui si registra la maggiore presenza di  utenti.  Per  le
medesime finalita' il Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
con decreto adottato di concerto con il Ministro della  salute,  puo'
disporre, al fine di contenere  l'emergenza  sanitaria  da  COVID-19,
riduzioni, sospensioni o limitazioni nei servizi di trasporto,  anche
internazionale,  automobilistico,  ferroviario,  aereo,  marittimo  e
nelle acque interne, anche imponendo specifici obblighi agli  utenti,
agli equipaggi, nonche' ai vettori e agli armatori; 
    nn) in ordine alle attivita' professionali si raccomanda che: 
      1) esse siano attuate anche mediante modalita' di lavoro agile,
ove possano essere svolte al  proprio  domicilio  o  in  modalita'  a
distanza; 
      2) siano incentivate le ferie e  i  congedi  retribuiti  per  i
dipendenti nonche' gli altri strumenti previsti dalla  contrattazione
collettiva; 
      3) siano assunti protocolli di sicurezza  anti-contagio,  fermo
restando l'obbligo di utilizzare dispositivi di protezione delle  vie
respiratorie previsti da normativa, protocolli e linee guida vigenti; 
      4) siano incentivate le operazioni di sanificazione dei  luoghi
di lavoro, anche utilizzando  a  tal  fine  forme  di  ammortizzatori
sociali; 
    oo) sono chiusi  gli  impianti  nei  comprensori  sciistici;  gli
stessi  possono  essere  utilizzati   solo   da   parte   di   atleti
professionisti  e  non  professionisti,  riconosciuti  di   interesse
nazionale  dal  Comitato  olimpico  nazionale  italiano  (CONI),  dal
Comitato italiano paralimpico (CIP) e/o dalle rispettive  federazioni
per  permettere  la  preparazione  finalizzata  allo  svolgimento  di
competizioni sportive nazionali e internazionali o lo svolgimento  di
tali competizioni. A partire dal 7 gennaio 2021,  gli  impianti  sono
aperti agli sciatori amatoriali solo subordinatamente all'adozione di
apposite linee guida da parte della Conferenza delle regioni e  delle
province  autonome  e  validate  dal  Comitato   tecnico-scientifico,
rivolte  a  evitare   aggregazioni   di   persone   e,   in   genere,
assembramenti; 
    pp) le attivita' delle  strutture  ricettive  sono  esercitate  a
condizione che sia  assicurato  il  mantenimento  del  distanziamento
sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di  sicurezza
di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli  e  delle
linee guida adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e
delle province autonome, idonei a prevenire o ridurre il  rischio  di
contagio e comunque in coerenza con i criteri di cui all'allegato 10,
tenuto conto  delle  diverse  tipologie  di  strutture  ricettive.  I
protocolli o linee guida delle regioni riguardano in ogni caso: 
      1)  le  modalita'  di  accesso,  ricevimento,  assistenza  agli
ospiti; 
      2) le modalita' di utilizzo degli spazi comuni, fatte salve  le
specifiche prescrizioni adottate per le attivita' di somministrazione
di cibi e bevande e di ristorazione; 
      3) le misure igienico-sanitarie per le camere  e  gli  ambienti
comuni; 
      4) l'accesso dei fornitori esterni; 
      5) le  modalita'  di  svolgimento  delle  attivita'  ludiche  e
sportive; 
      6) lo svolgimento di eventuali servizi navetta  a  disposizione
dei clienti; 
      7) le modalita' di informazione agli ospiti  e  agli  operatori
circa le misure di sicurezza e di prevenzione del rischio da  seguire
all'interno  delle  strutture  ricettive  e  negli  eventuali   spazi
all'aperto di pertinenza.